18 Mar Seconda chance per le Pmi in crisi: spunti e proposte di semplificazione
Il Sole 24 Ore
L’ultimo report di Bankitalia “Fallimenti d’impresa in epoca covid19” evidenzia che nel prossimo biennio potrebbero chiudere 2.800 aziende in più rispetto al “livello fisiologico” del 2019 quando avevano chiuso circa 11 mila imprese. Ad esse si aggiungerebbero altre 3.700 aziende che non sono fallite lo scorso anno per il rallentamento dei Tribunali e per le moratorie concesse dalle banche. Per un totale di 6.500 fallimenti in più (+60%) rispetto al 2019.
In un momento come questo in cui il nostro sistema economico e produttivo è sotto stress, bisogna trovare delle formule semplici per salvare le aziende che meritano di essere salvate e rimettere in circolo nel sistema economico-produttivo quegli asset messi in temporanea difficoltà dalla pandemia.
Non si dovrà necessariamente ricorrere al solito aiuto di Stato, ma favorire, anche con strumenti legislativi speciali, l’intervento di soggetti specializzati nel risanamento delle aziende.
L’impressione, però, è che in Italia ci sia una cronica mancanza – qualitativa e quantitativa – di competenze su come affrontare situazioni di crisi d’impresa all’interno dei vari “stakeholder” coinvolti a vario titolo nelle procedure di risanamento: banche, altri detentori di crediti problematici (tra cui l’Erario) e, purtroppo, anche sezioni fallimentari dei Tribunali.
Per colmare il gap di competenze ci sono essenzialmente due modi: o si formano le persone (il che richiede tempo), o si semplifica la materia di studio per renderla più accessibile e fruibile.
Per affrontare una prossima “onda anomala” di nuove imprese in crisi, sarebbe pertanto utile l’introduzione di strumenti normativi speciali che abbiano lo scopo soprattutto di snellire e “standardizzare” le procedure di composizione della crisi (in particolare i concordati preventivi) per accorciare la durata delle procedure e permettere un più rapido rientro alla normalità delle aziende meritevoli.
Con la legge n. 159 del 27 novembre 2020 è già stata introdotta, ad esempio, la possibilità che il Tribunale omologhi un concordato preventivo anche in mancanza di voto da parte dell’Erario, purché la sua adesione sia determinante e vi sia convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria. Ma, come spesso succede con le nuove norme, rimangono aperti alcuni temi interpretativi: ad esempio, se l’Erario vota negativamente, siamo comunque in presenza di “mancanza di voto”? E, poi, quando la situazione si debba considerare “determinante” e “conveniente” sarà giudicato su basi puramente oggettive, oppure si verificheranno le usuali disparità di interpretazione tra Tribunali diversi, che creano tanta incertezza tra gli operatori?
Sarebbe stato forse più semplice ed efficace eliminare il problema alla radice escludendo dal voto e dal computo delle maggioranze l’Erario, l’INPS e tutti gli altri enti pubblici, prevedendo, per gli stessi – al verificarsi delle succitate condizioni oggettive, attestate dall’asseveratore -, un automatico “cram-down” in base alla decisione degli altri creditori di natura “imprenditoriale” (banche e fornitori).
Semplice, chiaro e veloce.
Analogamente, dovrebbero essere fortemente snellite e accelerate le fasi di ammissione alla procedura di concordato, che spesso lasciano l’impresa in un pericolosissimo “stato di incertezza”, fino al paradosso di dover spesso riformulare il piano di concordato semplicemente perché sono passati troppi mesi tra la sua prima presentazione ed il momento dell’ammissione.
Anche in questo caso, sarebbe di grande giovamento la possibilità di basare l’ammissione solo su criteri oggettivi ed il più possibile “standard”, per quanto riguarda, ad esempio, la formazione delle classi di creditori ed il trattamento di alcuni creditori “particolari” (declassati, condizionati, in contestazione). Semplificando all’estremo, si potrebbe arrivare a definire un “modello standard semplificato” di proposta concordataria, applicabile nei casi più semplici di piccole/medie imprese e da compilare in modo sintetico con (solo) tutte le informazioni strettamente necessarie perché i creditori siano correttamente informati.
Altre semplificazioni della procedura concordataria potrebbero essere introdotte, anche temporaneamente:
-reintrodurre il silenzio assenso dei creditori;
-eliminare le percentuali minime di soddisfazione per i concordati liquidatori, purché vi sia almeno un minimo apporto di finanza esterna;
-eliminare la possibilità della presentazione di “proposte concorrenti” e di offerte concorrenti sull’affitto d’azienda, in modo che l’imprenditore abbia la possibilità di proseguire l’attività, anche con un nuovo veicolo societario e nelle more della procedura, senza il timore che un competitor gli possa “scippare” l’azienda, timore che spesso fa ritardare il ricorso alla procedura di risanamento con effetti deleteri.
In generale, quindi, le procedure di composizione della crisi andrebbero rese più snelle e veloci, nella consapevolezza che possano rappresentare una “normale” fase della vita di una qualunque impresa e senza colpevolizzare e penalizzare eccessivamente l’imprenditore, a cui (a giudizio esclusivo dei creditori) può essere data una “second chance”.
Chief Executive Officer di Europa Investimenti